VADEMECUM DUVRI

FAQ DUVRI



Definizioni (art. 5 D.I. 22/07/2014):

Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;

Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;

Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un’area specifica;

Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;

Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore;

Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;

Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;

Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

1.  Che cos’è il DUVRI?

È  il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 c. 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

È   obbligatorio allegarlo al contratto d’appalto insieme ai costi della sicurezza, pena la nullità del contratto

stesso.

2. Chi deve redigere il DUVRI?

Spetta al datore di lavoro committente (organizzatore), ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte dagli allestitori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), individuando i rischi relativi alle interferenze e successivamente predisponendo e attuando tutte le misure necessarie ad eliminare o ridurre a limiti accettabili tali rischi.

3. Chi deve redigere il DUVRI nei casi in cui l’Organizzatore di una manifestazione fieristica non coincida con il Gestore degli spazi espositivi?

Al comma 3 ter dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. si precisa che: 

nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
       prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il            quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento          riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;                    l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.


Nel caso specifico il Committente Organizzatore della manifestazione redige il DUVRI relativo ai rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’organizzazione della manifestazione stessa, mentre il Gestore, in quanto avente la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolgerà la manifestazione, integra il

DUVRI dell’Organizzatore con il proprio DUVRI, riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei suddetti luoghi.

4. Nel caso della realizzazione di uno stand all’interno di una manifestazione fieristica, chi deve

redigere il DUVRI, l’espositore oppure l’allestitore?

Ogni espositore, in qualità di committente delle opere necessarie per la realizzazione di uno stand, deve redigere il DUVRI strettamente legato al proprio stand; l’allestitore visiona il DUVRI dell’espositore e redige il

DVR specifico per la manifestazione.

5. Nel caso della realizzazione di uno stand all’interno di una manifestazione fieristica, l’espositore

deve sempre redigere il DUVRI?

A questo proposito possono presentarsi tre casi:

Caso 1 - l’espositore affida l’incarico dell’allestimento a ditte appaltatrici:

a) L’espositore deve redigere il DUVRI secondo quanto descritto nell’articolo 26, comma 3-ter del

D.lgs.81/2008 se non rientra nei casi indicati nell’articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del D.I. 22/07/2014.

b) L’espositore deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se sono previste più di due ditte appaltatrici (anche non contemporaneamente) e rientra nei casi indicati nell’articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del D.I. 22/07/2014.



Caso 2 - l’espositore allestisce con il proprio personale, sia che debba realizzare lo stand, sia che debba

completare uno stand preallestito (allestimento effettuato direttamente dall’organizzatore/committente

dell’evento):

a) L’espositore non è obbligato a redigere il DUVRI o il PSC ma è tenuto ad elaborare il Documento di

Valutazione dei Rischi.




6. L’espositore deve redigere il DUVRI dello stand senza considerare le interferenze al di fuori del

proprio spazio?

Per le interferenze che non riguardano strettamente lo stand si fa riferimento al DUVRI di manifestazione, ovvero il DUVRI dell’organizzatore/committente integrato da quello del gestore (se soggetti diversi).

7. Quali sono gli obblighi dell’espositore?

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il committente organizzatore, prima dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand, è obbligato a fornire all’espositore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) relativo all’intera manifestazione; ogni espositore dovrà quindi redigere il proprio DUVRI facendo riferimento al suddetto documento.

A sua volta l’espositore dovrà consegnare il proprio DUVRI agli allestitori in modo che questi possano redigere il DVR specifico per le lavorazioni.

8. Quali sono gli obblighi degli allestitori?

Gli allestitori devono prendere visione del DUVRI di manifestazione e in particolare di quello dell’espositore, in modo da essere a conoscenza di tutti i presunti rischi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività di montaggio e smontaggio degli stands e produrre, a loro volta, il proprio DVR specifico per le lavorazioni.

9.  Il committente quali documenti deve richiedere ai propri allestitori ai fini della verifica dei requisiti tecnico professionali?

Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il committente verifica i requisiti tecnico professionali degli allestitori attraverso le seguenti modalità:

®   Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA)

®   Acquisizione dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Nel caso in cui, però, le attività da svolgere ricadano nella disciplina del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

(cantieri), il committente dovrà richiedere alle imprese allestitrici la documentazione di cui all’Allegato XVII del suddetto decreto e precisamente:

®   Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) inerente alla tipologia dell’appalto

®   Documento di Valutazione dei rischi (DVR)

®   Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

®   Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del

D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il committente ha comunque facoltà di richiedere qualunque altra documentazione ritenga necessaria ai fini di tale verifica (DVR, DURC, attestati di formazione ecc.).



10. Nel caso in cui il committente si trovi ad operare con un allestitore straniero, come può adempiere all’obbligo della verifica dei requisiti tecnico professionali in riferimento a quanto indicato nell’art.26, comma 1 del D.lgs. 81/2008?

Il committente può adempiere a tale obbligo utilizzando il modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale riportato nell’Allegato II del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014 (Decreto sicurezza palchi e fiere) e richiedendo eventualmente anche qualsiasi altro documento ritenga necessario (es. documenti equipollenti all’iscrizione alla camera di commercio (CCIAA) e al documento unico di regolarità contributiva - DURC).







11. Il committente deve richiedere il Documento di Valutazione dei Rischi dell’allestitore per la

verifica dell’idoneità tecnico professionale?

Non è obbligatorio, in quanto non previsto dalla normativa di riferimento (art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008), ma può comunque fare tale richiesta laddove lo ritenga necessario per effettuare una valutazione più completa dei requisiti tecnico professionali dell’impresa allestitrice.

12.  L’allestitore è obbligato a fornire i documenti richiesti dal committente per la verifica dei requisiti tecnico professionali?

L’allestitore è tenuto a fornire al committente i documenti indicati nell’art.26, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale (iscrizione CCIAA e autocertificazione). Laddove il committente richieda qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione, sarà facoltà dell’allestitore scegliere se e come fornirla.

13.   Quali tesserini devono esibire i lavoratori nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto?

In caso di attività in regime di appalto o subappalto, come previsto nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e nella L. 136/2010 art. 5, i lavoratori devono esibire apposita tessera di riconoscimento con i contenuti indicati nella normativa.

La tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:

1.  le generalità del lavoratore,

2.  fotografia del lavoratore,

3.  l'indicazione del datore di lavoro,

4.  la data di assunzione,

5.  in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto


Fac simile tessera di riconoscimento per lavoratore dipendente




Fac simile tessera di riconoscimento per lavoratore dipendente di impresa in subappalto


La tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi, qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

1.  le proprie generalità,

2.  la propria fotografia,

3.  l’indicazione del committente.


Fac simile tessera di riconoscimento per lavoratore autonomo







Non sono ammissibili come sostituti della tessera di riconoscimento, così come definita, i “pass” di manifestazione.


Fac simile pass di manifestazione

14.    Quali documenti deve produrre un lavoratore autonomo per la verifica dei requisiti tecnico professionali per attività in regime di appalto o subappalto?

A questo proposito possono presentarsi due casi.

1.       Nel caso in cui le attività lavorative da svolgere ricadano nella disciplina del Titolo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 26 i lavoratori autonomi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

-       certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA)

-       autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale

2.       Nel caso in cui le attività lavorative da svolgere ricadano nella disciplina del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (cantieri) i lavoratori autonomi sono tenuti a produrre i seguenti documenti di cui all’Allegato XVII del suddetto decreto:

-       iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) inerente alla tipologia di appalto

-       specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni (di cui al decreto citato) di macchine, attrezzature ed opere provvisionali

-       elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

-       attestati di formazione e idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto citato

-       Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Resta fermo l’obbligo per i lavoratori autonomi di esibire apposita tessera di riconoscimento corredata di generalità e fotografia del lavoratore e indicazione del committente (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e L. 136/2010).

15. I documenti scambiati tra il committente/organizzatore, gli espositori e gli allestitori, ai fini dell’acquisizione di informazioni riguardanti le attività lavorative, devono essere conservati una volta visionati?

Si, i documenti devono essere conservati per tutta la durata dei lavori; alcuni di questi devono essere conservati nello stand e messi a disposizione dell’Autorità Competente per eventuali controlli ispettivi.

16.   Tutti i lavoratori coinvolti, devono prendere visione del DUVRI ed essere a conoscenza dei suoi contenuti?

Tutti i lavoratori presenti in un luogo di lavoro devono essere a conoscenza dei rischi a cui sono esposti in maniera tale da riconoscerli tempestivamente e mettere in atto le misure necessarie per eliminarlo o ridurlo a livelli accettabili. Nel momento in cui vengono introdotti nell’ambiente lavorativo dei rischi diversi da quelli normalmente presenti e valutati oppure si ha una verifica sostanziale dell’attività svolta, occorre che tutti i lavoratori esposti ne siano a conoscenza; questo scambio di informazioni può avvenire tramite il datore di lavoro o i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (territoriali e non).

17.  E’ necessario aggiornare il DUVRI periodicamente?

Si, in occasione dell’introduzione di una nuova tipologia di attività (svolta sia da imprese che da lavoratori autonomi), della modifica sostanziale di una già affermata o della cessazione della stessa, occorre effettuare



una nuova valutazione per aggiornare le informazioni riguardanti le interferenze. Successivamente, il committente, aggiorna il DUVRI integrandolo con le informazioni utili sulle interferenze rilevate in fase di valutazione e, ove necessario, indice una riunione di cooperazione e coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; le modifiche possono prevedere nuove misure di riduzione o eliminazione dei rischi oppure una revisione dei costi stimati per la sicurezza.

Naturalmente l’integrazione e la sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.

18. E’ necessaria la presenza del datore di lavoro committente durante la fase di allestimento?

Il committente deve garantire la cooperazione e il coordinamento tra le varie ditte incaricate dell’allestimento, pertanto deve presenziare durante il corso dell’attività oppure, in alternativa, nominare un preposto per la sicurezza durante l’evento.

19. Chi è il preposto?

Secondo l’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 il preposto è la persona adeguatamente formata che, in base alle proprie competenze, “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il preposto può essere nominato tra i dipendenti del datore di lavoro (committente/espositore) o altra persona da lui disegnata.

20.   Qualora l’opera/servizio non preveda interferenze tra le attività lavorative, permangono degli obblighi a carico del committente?

Anche in assenza di interferenze e dei rischi conseguenti, il committente deve comunque informare l’allestitore in merito ai rischi che possono presentarsi durante lo svolgimento delle attività e acquisire le informazioni relative alle capacità tecnico-professionali dell’operatore stesso attraverso i documenti indicati nella normativa di riferimento (art.26, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

21.  Quali sono i casi per i quali non è richiesta la redazione del DUVRI?

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 26 c. 3bis, così come modificato dalla Legge 98/2013, la redazione del DUVRI non è richiesta in caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il committente, inoltre, non è tenuto a redigere il DUVRI nelle attività a basso rischio infortunistico, ma a promuovere la cooperazione ed il coordinamento individuando un incaricato in possesso delle competenze necessarie a sovraintendere alle attività di cooperazione e coordinamento (D.Lgs 81/2008 art. 26 c. 3).