Definizioni
(art. 5 D.I. 22/07/2014):
Gestore:
soggetto
giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
Organizzatore:
soggetto
giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che
partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un’area specifica;
Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di
appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
Stand:
singola area destinata alla partecipazione alla
manifestazione fieristica dell’Espositore;
Spazio complementare allestito:
area allestita
destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;
Quartiere fieristico:
struttura
fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica,
dotata di una propria organizzazione
logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche;
Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di
uno spazio complementare allestito;
Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che
chiusa ai lati.
1. Che cos’è il DUVRI?
È
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi che
indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze (art. 26 c. 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
È
obbligatorio allegarlo al contratto d’appalto insieme ai costi della
sicurezza, pena la nullità del contratto
stesso.
2.
Chi deve redigere il DUVRI?
Spetta
al datore di lavoro committente (organizzatore), ai sensi dell'articolo 26 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i., promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie
attività svolte dagli allestitori, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), individuando i rischi relativi alle
interferenze e successivamente predisponendo e attuando tutte le misure
necessarie ad eliminare o ridurre a limiti accettabili tali rischi.
3. Chi deve redigere il DUVRI nei casi
in cui l’Organizzatore di una manifestazione fieristica non coincida con il
Gestore degli spazi espositivi?
Al comma 3
ter dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. si precisa che:
“nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
“nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione
che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il
soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
Nel caso
specifico il Committente Organizzatore della manifestazione redige il DUVRI
relativo ai rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’organizzazione
della manifestazione stessa, mentre il Gestore, in quanto avente la
disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolgerà la manifestazione, integra
il
DUVRI
dell’Organizzatore con il proprio DUVRI, riferito ai rischi specifici da
interferenza presenti nei suddetti luoghi.
4.
Nel caso della realizzazione di uno stand all’interno di una manifestazione
fieristica, chi deve
redigere il DUVRI, l’espositore oppure l’allestitore?
Ogni
espositore, in qualità di committente delle opere necessarie per la
realizzazione di uno stand, deve redigere il DUVRI strettamente legato al
proprio stand; l’allestitore visiona il DUVRI dell’espositore e redige il
DVR
specifico per la manifestazione.
5.
Nel caso della realizzazione di uno stand all’interno di una manifestazione
fieristica, l’espositore
deve sempre redigere il DUVRI?
A questo proposito possono
presentarsi tre casi:
Caso 1 - l’espositore
affida l’incarico dell’allestimento a ditte appaltatrici:
a) L’espositore
deve redigere il DUVRI secondo quanto descritto nell’articolo
26, comma 3-ter del
D.lgs.81/2008 se non rientra
nei casi indicati nell’articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del D.I. 22/07/2014.
b) L’espositore deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se sono previste più di due
ditte appaltatrici (anche non
contemporaneamente) e rientra nei casi indicati nell’articolo 6, comma 3,
lettere a), b) e c) del D.I. 22/07/2014.
Caso 2 - l’espositore allestisce con
il proprio personale, sia che debba realizzare lo stand, sia che debba
completare uno stand preallestito
(allestimento effettuato direttamente dall’organizzatore/committente
dell’evento):
a) L’espositore non è obbligato a redigere il DUVRI o il
PSC ma è tenuto ad elaborare il Documento di
Valutazione
dei Rischi.
6.
L’espositore deve redigere il DUVRI dello stand senza considerare le interferenze
al di fuori del
proprio
spazio?
Per le
interferenze che non riguardano strettamente lo stand si fa riferimento al
DUVRI di manifestazione, ovvero il DUVRI dell’organizzatore/committente
integrato da quello del gestore (se soggetti diversi).
7.
Quali sono gli obblighi dell’espositore?
Ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il committente organizzatore,
prima dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand, è obbligato a fornire
all’espositore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
relativo all’intera manifestazione; ogni espositore dovrà quindi redigere il
proprio DUVRI facendo riferimento al suddetto documento.
A sua volta
l’espositore dovrà consegnare il proprio DUVRI agli allestitori in modo che
questi possano redigere il DVR specifico per le lavorazioni.
8.
Quali sono gli obblighi degli allestitori?
Gli
allestitori devono prendere visione del DUVRI di manifestazione e in
particolare di quello dell’espositore, in modo da essere a conoscenza di tutti i
presunti rischi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività
di montaggio e smontaggio degli stands e produrre, a loro volta, il proprio DVR
specifico per le lavorazioni.
9. Il committente quali documenti deve
richiedere ai propri allestitori ai fini della verifica dei requisiti tecnico
professionali?
Ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il committente verifica i
requisiti tecnico professionali degli allestitori attraverso le seguenti
modalità:
®
Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato (CCIAA)
®
Acquisizione dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico
professionale
Nel caso in cui, però, le
attività da svolgere ricadano nella disciplina del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.
(cantieri),
il committente dovrà richiedere alle imprese allestitrici la documentazione di
cui all’Allegato XVII del suddetto decreto e precisamente:
®
Certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato (CCIAA) inerente alla tipologia dell’appalto
®
Documento di Valutazione dei rischi (DVR)
®
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
®
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs
81/08 e s.m.i.
Il
committente ha comunque facoltà di richiedere qualunque altra documentazione
ritenga necessaria ai fini di tale verifica (DVR, DURC, attestati di formazione
ecc.).
10. Nel caso in cui il committente si trovi ad operare con
un allestitore straniero, come può adempiere all’obbligo della verifica dei
requisiti tecnico professionali in riferimento a quanto indicato nell’art.26,
comma 1 del D.lgs. 81/2008?
Il
committente può adempiere a tale obbligo utilizzando il modello di
dichiarazione di idoneità tecnico professionale riportato nell’Allegato II del
Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014 (Decreto sicurezza palchi e fiere)
e richiedendo eventualmente anche qualsiasi altro documento ritenga necessario
(es. documenti equipollenti all’iscrizione alla camera di commercio (CCIAA) e
al documento unico di regolarità contributiva - DURC).
verifica dell’idoneità tecnico professionale?
Non
è obbligatorio, in quanto non previsto dalla normativa di riferimento (art. 26,
comma 1, del D.lgs. n. 81/2008), ma può comunque fare tale richiesta laddove lo
ritenga necessario per effettuare una valutazione più completa dei requisiti
tecnico professionali dell’impresa allestitrice.
12. L’allestitore è obbligato a fornire i
documenti richiesti dal committente per la verifica dei requisiti tecnico
professionali?
L’allestitore
è tenuto a fornire al committente i documenti indicati nell’art.26, comma 1 del
D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale
(iscrizione CCIAA e autocertificazione). Laddove il committente richieda
qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione,
sarà facoltà dell’allestitore scegliere se e come fornirla.
13.
Quali
tesserini devono esibire i lavoratori nell’ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto?
In
caso di attività in regime di appalto o subappalto, come previsto nel D.lgs.
81/2008 e s.m.i. e nella L. 136/2010 art. 5, i lavoratori devono esibire
apposita tessera di riconoscimento con i contenuti indicati nella normativa.
La tessera
di riconoscimento della quale l’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve
munire i propri lavoratori deve contenere:
1. le generalità del
lavoratore,
2. fotografia del lavoratore,
3. l'indicazione del datore di
lavoro,
4. la data di assunzione,
5. in caso di subappalto, l’autorizzazione
al subappalto
Fac simile tessera di riconoscimento per lavoratore dipendente
La tessera
di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi, qualora operino in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:
1.
le proprie generalità,
2.
la propria fotografia,
3.
l’indicazione del committente.
Fac simile tessera di riconoscimento per lavoratore autonomo
Non sono
ammissibili come sostituti della tessera di riconoscimento, così come definita,
i “pass” di manifestazione.
Fac simile pass di manifestazione
14.
Quali
documenti deve produrre un lavoratore autonomo per la verifica dei requisiti
tecnico professionali per attività in regime di appalto o subappalto?
A
questo proposito possono presentarsi due casi.
1.
Nel caso in cui le attività lavorative da svolgere
ricadano nella disciplina del Titolo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 26 i lavoratori
autonomi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:
- certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA)
- autocertificazione
dei requisiti di idoneità tecnico professionale
2.
Nel caso in cui le attività lavorative da svolgere
ricadano nella disciplina del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (cantieri) i
lavoratori autonomi sono tenuti a produrre i seguenti documenti di cui all’Allegato
XVII del suddetto decreto:
- iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) inerente alla
tipologia di appalto
- specifica
documentazione attestante la conformità alle disposizioni (di cui al decreto
citato) di macchine, attrezzature ed opere provvisionali
- elenco dei
dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati di formazione e
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto citato
- Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)
Resta fermo
l’obbligo per i lavoratori autonomi di esibire apposita tessera di
riconoscimento corredata di generalità e fotografia del lavoratore e
indicazione del committente (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e L. 136/2010).
15. I documenti
scambiati tra il committente/organizzatore, gli espositori e gli allestitori,
ai fini dell’acquisizione di informazioni riguardanti le attività lavorative,
devono essere conservati una volta visionati?
Si, i
documenti devono essere conservati per tutta la durata dei lavori; alcuni di
questi devono essere conservati nello stand e messi a disposizione dell’Autorità
Competente per eventuali controlli ispettivi.
16.
Tutti
i lavoratori coinvolti, devono prendere visione del DUVRI ed essere a
conoscenza dei suoi contenuti?
Tutti i
lavoratori presenti in un luogo di lavoro devono essere a conoscenza dei rischi
a cui sono esposti in maniera tale da riconoscerli tempestivamente e mettere in
atto le misure necessarie per eliminarlo o ridurlo a livelli accettabili. Nel
momento in cui vengono introdotti nell’ambiente lavorativo dei rischi diversi
da quelli normalmente presenti e valutati oppure si ha una verifica sostanziale
dell’attività svolta, occorre che tutti i lavoratori esposti ne siano a
conoscenza; questo scambio di informazioni può avvenire tramite il datore di
lavoro o i rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(territoriali e non).
17. E’ necessario aggiornare il DUVRI periodicamente?
Si, in
occasione dell’introduzione di una nuova tipologia di attività (svolta sia da
imprese che da lavoratori autonomi), della modifica sostanziale di una già
affermata o della cessazione della stessa, occorre effettuare
una nuova valutazione per aggiornare le informazioni
riguardanti le interferenze. Successivamente, il committente, aggiorna il DUVRI
integrandolo con le informazioni utili sulle interferenze rilevate in fase di
valutazione e, ove necessario, indice una riunione di cooperazione e
coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
le modifiche possono prevedere nuove misure di riduzione o eliminazione dei
rischi oppure una revisione dei costi stimati per la sicurezza.
Naturalmente
l’integrazione e la sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi
contratti o la modifica dei contratti originali.
18.
E’ necessaria la presenza del datore di lavoro committente durante la fase di
allestimento?
Il
committente deve garantire la cooperazione e il coordinamento tra le varie
ditte incaricate dell’allestimento, pertanto deve presenziare durante il corso
dell’attività oppure, in alternativa, nominare un preposto per la sicurezza
durante l’evento.
19.
Chi è il preposto?
Secondo l’articolo
2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 il preposto è la persona adeguatamente
formata che, in base alle proprie competenze, “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa”. Il preposto può essere nominato tra i dipendenti del datore
di lavoro (committente/espositore) o
altra persona da lui disegnata.
20.
Qualora
l’opera/servizio non preveda interferenze tra le attività lavorative,
permangono degli obblighi a carico del committente?
Anche in
assenza di interferenze e dei rischi conseguenti, il committente deve comunque
informare l’allestitore in merito ai rischi che possono presentarsi durante lo
svolgimento delle attività e acquisire le informazioni relative alle capacità
tecnico-professionali dell’operatore stesso attraverso i documenti indicati
nella normativa di riferimento (art.26, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
21. Quali sono i casi per i quali non è richiesta la
redazione del DUVRI?
Secondo
quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 26 c. 3bis, così come modificato dalla
Legge 98/2013, la redazione del DUVRI non è richiesta in caso di servizi di
natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, di lavori
o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o
dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.
Il
committente, inoltre, non è tenuto a redigere il DUVRI nelle attività a basso
rischio infortunistico, ma a promuovere la cooperazione ed il coordinamento
individuando un incaricato in possesso delle competenze necessarie a
sovraintendere alle attività di cooperazione e coordinamento (D.Lgs 81/2008
art. 26 c. 3).